VECCO vs COMMISSIONE EUROPEA
Il 12 febbraio 2015 ha avuto luogo a Lussemburgo l'udienza delle parti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
18/03/2015All'udienza, che ha occupato l'intera mattinata, oltre alle parti in causa (VECCO e la Commissione Europea) erano presenti una trentina di galvanici raccolti da VECCO, e non c'era nessun rappresentante di ECHA.
Tre sono stati i punti critici del dibattimento.
i) Cosa si debba intendere per “normativa comunitaria specifica” in riferimento all'Art. 58(2) del REACH (*). VECCO ha infatti chiesto alla Corte di riconoscere che il triossido di cromo è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione perché una normativa specifica a tutela del rischio dalle sostanze cancerogene esiste già. Questa posizione è stata fatta propria dal Giudice perché l'avv. Mereu ha potuto dimostrare che ECHA, in una sua linea guida, ha interpretato il termine “specifico” anche in riferimento a categorie di sostanze.
ii) Le parti hanno dovuto riconoscere che la Commissione Europea nel prendere le sue decisioni agisce con discrezionalità.
iii) VECCO ha sostenuto che la Commissione Europea non ha utilizzato correttamente il suo potere discrezionale e su questo punto si dovrà sostanzialmente esprimere il Giudice.
La sentenza è attesa tra 4-5 mesi.
(*) L'Art. 58(2) del REACH, prevede che infatti che: « Gli usi o categorie di usi possono essere esentati dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente. Nello stabilire tali esenzioni, si tiene conto, in particolare, della proporzionalità del rischio per la salute umana e per l'ambiente connessa alla natura della sostanza, come nel caso in cui il rischio è modificato dalla forma fisica. »